3.1.o scadenze di pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso
Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 11:58
Regolamento comunale Tari
Articolo 35 - Riscossione
1. Il Comune riscuote la Tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni e/o accertamenti d’ufficio, inviando ai contribuenti, per posta semplice, PEC o mail, avvisi di scadenza specificando per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. L’ammontare complessivo è suddiviso in due rate scadenti di norma, salvo diversa previsione contenuta in atto deliberativo, il 31 Maggio ed il 2 Dicembre, nel rispetto della cadenza semestrale disposta dal comma 688, articolo 1, Legge 147/2013, fermo restando la facoltà del versamento in unica soluzione entro il 16 Giugno. L’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere conteggiate sulla base degli atti adottati l'anno precedente, come stabilito dall’art. 13, comma 15- ter, del D.L. 201/2011.
Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti o all’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, riportando sui relativi avvisi di pagamento, emessi a seguito delle pratiche di attivazione, variazione e chiusura delle utenze, come termine di scadenza non meno di venti giorni dalla data di elaborazione.
Il contribuente è tenuto a contattare l’ufficio tributi in caso di mancato recapito del documento di riscossione.