3.1.p informazioni relative al ritardato od omesso pagamento della tassa

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 15:35

Argomenti :
Gestione rifiuti

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito/avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica; l’accertamento indica le somme da versare entro 60 giorni dalla ricezione, ovvero entro la data di proposizione del ricorso, comprensive di sanzione (di legge) ed interessi (al tasso legale).

Decorso il termine utile per la presentazione del ricorso senza che sia intervenuto il versamento, l’atto diventa titolo esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019) idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, e sarà maggiorato degli interessi di mora e dei costi di elaborazione e notifica degli atti, di cui rispettivamente ai commi 802 e 803 dell’art. 1, Legge 160/2019. 


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