3.1.k_1 Informazioni sulle riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e relative procedure
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie e alle agevolazioni previste per gli utenti in stato di disagio economico e sociale con relative procedure.
Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2026, 16:26
RIDUZIONI TARIFFARIE:
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti residenti per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
c) abitazioni con i requisiti di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento Tari, non utilizzate e possedute da persone fisiche, dalla data di presentazione della denuncia e fino alla data di cessazione degli stessi: riduzione del 80%;
d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta sul territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3.
Le riduzioni tariffarie indicate ai punti a), b) e d) competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano contestuali alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE:
a) Esenzione dal pagamento del tributo per le abitazioni e relative pertinenze occupate dai seguenti soggetti:
- persone e nuclei familiari, assistiti economicamente ed in via continuativa dai Servizi sociali del Comune, la cui esenzione è concessa mediante documentazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali;
- titolari di pensione il cui I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d’intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento ISEE.
b) Riduzione del 10% e del 20% del tributo, per i titolari di pensione il cui I.S.E.E. risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d’intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento ISEE.
Le domande di agevolazione al pagamento del tributo devono essere presentate all’Ufficio tributi entro il 30 aprile di ciascun anno ed hanno effetto per l’anno di presentazione; una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che ne persistano le condizioni. Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà essere predisposto l’Isee. La mancata osservanza della predisposizione entro tale termine comporterà la decadenza dall’agevolazione. Non è richiesto l’invio dell’attestazione Isee in quanto l’ufficio tributi effettuerà direttamente i dovuti controlli.
Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.