3.1.k_3 Informazioni sulle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche e relative procedure
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie previste per l’attività di recupero/riciclo dei rifiuti, per l’uscita dal servizio pubblico e per le utenze non stabilmente attive
Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2026, 16:28
RIDUZIONE PER IL RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato tale attività.
Per usufruire della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione, sulla modulistica dell’ente, attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente (da impresa a ciò abilitata) e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale.
L’art. 25 del Regolamento Tari disciplina modalità e procedura per usufruire della riduzione.
RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006 possono conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico se dimostrano di averli avviati al recupero o riciclo, previa presentazione del modello predisposto dal Comune, da inoltrare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno da cui intendono non avvalersi del servizio pubblico. Tale comunicazione deve contenere la dichiarazione dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero o riciclo, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente (distinti per codice CER), nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione, allegando anche schema del contratto attestante il soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo.
L’uscita dal pubblico servizio comporterà l’esenzione dalla quota variabile della Tari.
L’art. 25/bis del Regolamento Tari disciplina modalità e procedura per usufruire della riduzione.
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, purché l’occupazione non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
b) locali non utilizzati, propri delle utenze non domestiche, e aventi i requisiti di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento Tari: riduzione dell’80%.
Le riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano contestuali alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.