Cessioni ai fini solidaristici

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2024, 11:14

Argomenti :
Assistenza sociale

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti e  possono riguardare:

  • prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);
  • prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione

L’ente organizzatore presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, la “comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici”.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

  • provvedimento di concessione;
  • diniego motivato della concessione, qualora l’iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell’inizio dell’attività.

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